Art. 12

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell' della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.
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