Art. 18
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.
Le misure e la decorrenza di tale indennità saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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