Art. 13
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 14 mar 1967
Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.
Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell' della presente legge.
Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.
L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituto.
La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente può essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.(1)
In tale caso la retribuzione è ridotta al 50 per cento.
I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al più tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.
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