Art. 22
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.
La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso previsto dall', comma, primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.
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