Art. 26

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.
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