Art. 26 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 26

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.
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