Art. 29

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all', comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.
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