Art. 29 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 29

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all', comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.
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