Art. 12 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 12

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell' della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.
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