Art. 20
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
(Insegnanti di scuole passate allo Stato)
Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.
Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato.
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