Art. 12
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
(Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica)
È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.
I professori di educazione fisica appartengono al ruolo B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-07;88#art-12