Art. 13

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 17 mag 1990
(Costituzione delle cattedre) L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali. La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede. In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole. La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.
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