Art. 8

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Ispettorato centrale) Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.
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