Art. 3

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Esoneri dalle lezioni) Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi. Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.
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