Art. 1
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
(Organizzazione dell'insegnamento)
L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-07;88#art-1