Art. 1

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge: (Organizzazione dell'insegnamento) L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo