Art. 6

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Sussidi) Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai provveditori agli studi.
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