Art. 9

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Servizi periferici) L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo