Art. 5

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Palestre ed impianti sportivi) Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
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