Art. 14

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 7 feb 1961
(Abilitazione e concorsi) Le cattedre di educazione fisica, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. La ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie. Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà, mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai sensi dell' della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.
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