Art. 15
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto della entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.
Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 10 ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma.
A parità di punteggio precede il più anziano di età.
Nello stesso ruolo saranno altresì iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti tuttora in servizio che nei concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito la idoneità.
La immissione in ruolo degli idonei, di cui al precedente comma, è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al personale maschile.
Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte.
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