Art. 18

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza) Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.
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