Art. 23

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 29 nov 1966
L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli Istituti di istruzione superiore.
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