Art. 24
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 29 nov 1966
Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.
Al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.
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