Art. 29
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1958
GRONGHI
ZOLI - MORO - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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