Art. 26

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finchè durerà la destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto. Sono a carico dell'Istituto gli oneri per l'ordinaria e straordinaria manutenzione. Le attività dell'Istituto sono costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati. Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta allo Erario. Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Lo Stato corrisponde annualmente all'Istituto un contributo nella misura di lire 50.000.000. Al mantenimento dell'Istituto si provvede oltrechè col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.
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