Art. 22
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonchè gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo , hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi si provvederà mediante incarico.
Storico versioni
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