Art. 16
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
(Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio)
Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:
1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo.
2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall' del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.
Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.
L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio.
Storico versioni
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