Art. 8
LEGGE 9 luglio 1957, n. 600
In vigore dal 14 ago 1957
Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.
Le operazioni previste nel precedente possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo.
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