Art. 7

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

In vigore dal 14 ago 1957
Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così interpretato. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.
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