Art. 13
LEGGE 9 luglio 1957, n. 600
In vigore dal 14 ago 1957
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale degli e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI -
ANDREOTTI - GUI -
GONELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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