Art. 11

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

In vigore dal 14 ago 1957
Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente .
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