Art. 2

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

In vigore dal 14 ago 1957
Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente. All'ammortamento dei prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'art. 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei Ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell' dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.
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