Art. 4
LEGGE 9 luglio 1957, n. 600
In vigore dal 14 ago 1957
Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-07-09;600#art-4