Art. 9

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

In vigore dal 14 ago 1957
L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100, che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841. La richiesta sarà rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvederà con suo decreto. Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo. L'inizio di tale procedura è subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi. La bonifica avverrà gradualmente, a cominciare dalle valli più lontane dal mare e meno pescose. Ove le parti non si accordino sulla indennità di espropriazione, l'indennità sarà determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennità saranno proposte davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo