Art. 6

LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

In vigore dal 14 ago 1957
È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue: a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281; b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell' del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
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