Art. 37
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 20 gen 1957
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.
In particolare sono applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;
b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;
c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.
I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.
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