Art. 40

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - MORO - BRASCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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