Art. 38
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 13 ago 1967
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'.
Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte
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Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. (1)
L'azione giudiziaria non può non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.
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