Art. 34
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 1 feb 1963
Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nei primo comma dell' se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;
b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell', se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.
Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell', nè inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.
Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'.
Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.
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