Art. 39
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 20 gen 1957
Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all' della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.
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