Art. 23

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 15 mag 1997
Cessa il diritto alla pensione: a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità; c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.
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