Art. 18

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 27 nov 1973
I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti: a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione; b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne; c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia .
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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450#art-18

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