Art. 13

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso. La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza. Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che: 1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente. I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.
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