Art. 9

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 27 nov 1973
Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti: a) stipendio o salario contrattuale; b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni di merito o ad personam; d) indennità di contingenza; e) indennità di mensa; f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti; g) premio annuo o premio aziendale .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo