Art. 11

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima. In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare. Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.
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