Art. 10

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 1 feb 1963
Coloro che conseguono la iscrizione ai Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi: 1) se dipendenti da società telefoniche: a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1 luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1 ottobre 1919; b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari; c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1 maggio 1952; d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche; 2) se dipendenti dalla Società "Italcable": a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private; b) gli anni di servizio prestato presso la Società "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario. Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa. I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.
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