Art. 8

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 13 ago 1967
A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo è stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed è posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
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