Art. 1

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell' della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso. Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.
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