Art. 16

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 8 gen 1997
Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all' e che: 1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne; 2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell', commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658 . Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.(4)
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