Art. 9
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 27 nov 1973
Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni di merito o ad personam;
d) indennità di contingenza;
e) indennità di mensa;
f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
g) premio annuo o premio aziendale
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